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Astensione dal lavoro per chi dona il Sangue ed Emocomponenti

Astensione dal lavoro per chi dona il Sangue ed Emocomponenti

Per chi dona Sangue ed Emocomponenti è prevista l'astensione al lavoro per l'intera giornata.

Ciò è previsto e consentito dall'art.8 commi 1 e 2 della Legge n.219 del 21/10/2005 e s.m.i. di cui ne viene riportato il testo integrale della G.U.

  1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, in altre parole interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
  2. In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure. A tal fine è autorizzata, a titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima di euro 406.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Consulta, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.
  3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.

Cos'è

Al lavoratore dipendente che dona il proprio sangue gratuitamente viene concessa una giornata di riposo retribuita.

A chi è rivolto

A tutti i lavoratori dipendenti assicurati presso la gestione privata INPS, a prescindere dalla qualifica e dal settore lavorativo è riconosciuto il diritto a una giornata di riposo e alla relativa retribuzione, per la donazione di sangue.

In caso di inidoneità alla donazione è altresì garantita la retribuzione al lavoratore dipendente, limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità (articolo 1, decreto ministeriale 18 novembre 2015).

Ai datori di lavoro spetta il rimborso delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per le ore non lavorate nella giornata di donazione.

Come funziona

In caso di donazione con prelievo minimo di 250 grammi di sangue effettuato presso centri autorizzati dal Ministero della Salute (centro di raccolta fisso o mobile, centro trasfusionale o centro di produzione di emoderivati), risultante da apposita certificazione del centro trasfusionale, al lavoratore spetta la retribuzione per le ore non lavorate nella giornata di donazione.

Qualora il lavoratore venga giudicato inidoneo alla donazione avrà diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità, risultante da apposita certificazione del centro trasfusionale.

Al lavoratore spetta anche la contribuzione figurativa per le ore non lavorate nella giornata di donazione.

datori di lavori tenuti alla denuncia contributiva devono porre a conguaglio la retribuzione spettante per le ore non lavorate nella giornata di donazione e dovranno conservare la documentazione fornita dai lavoratori (dichiarazione del lavoratore e certificazione del centro trasfusionale), provvedendo mensilmente a trasmettere all’INPS l’elenco delle retribuzioni per donazioni di sangue anche parziali (inidoneità alla donazione).

I datori di lavoro che non sono tenuti alla denuncia contributiva devono richiedere il rimborso, tramite pagamento diretto, delle somme anticipate ai lavoratori.

La domanda di rimborso può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, secondo le indicazioni fornite con la circolare 16 gennaio 2012, n. 5 e allegando la documentazione inerente la donazione.